Art. 33.
(Organi di rappresentanza militare).

      1. È istituito un unico organo di rappresentanza del Corpo militare, composto

 

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da due ufficiali, due sottufficiali e due graduati o militi eletti a livello nazionale fra tutti gli appartenenti ai ruoli in servizio permanente.
      2. Le funzioni, i compiti, le attività, nonché la durata delle cariche dell'organo di rappresentanza del Corpo militare sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme in materia di rappresentanza militare nelle Forze armate.